Dàtio ad experièndum, inspicièndum, vendèndum

Dàtio ad experièndum, inspicièndum, vendèndum

Particolare tipo di contratto enucleato dalla giurisprudenza classica (rientrava tra i c.d. contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine], quelli cioè atipici, e non disciplinati dal iùs civile [vedi].
Si aveva (—) nei casi in cui un soggetto consegnava ad un altro una res [vedi], affinché la provasse (experìri) o la esaminasse a fondo (inspìcere), in vista di un eventuale compravendita.
L’impossibilità di ricondurre la (—) a figure di contratti tipici fece sì che essa fosse catalogata, sin dal periodo classico, tra i contratti innominati. La (—) ebbe notevole diffusione in diritto postclassico.